Con la L.R. 49 del 20 Agosto 2025 sono state apportate delle modifiche sostanziali alla L.R. 39/00 che sono entrate in vigore dal 12 Settembre 2025.
Le principali modifiche hanno riguardato:
All'articolo 4 "Programmazione forestale regionale " inerente la Programmazione forestale regionale viene aggiunto al comma 2 la lettera i bis) inerente i Piani forestali di Indirizzo territoriale (PFIT) "i bis) individua le disposizioni per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) di cui all'articolo 4 bis."
L'articolo 16 "Formazione professionale" viene profondamente modificato introducendo l'obbligo di formazione per gli operatori forestali, obbligo che scatterà dal 1 gennaio 2028 dando così tempo e modo alle imprese di adeguarsi alla norma conseguendo le adeguate competenze attestate dalla frequenza di un corso di formazione obbligatoria con superamento di un esame finale. La legge demanda alla Giunta regionale l'approvazione degli indirizzi per le realizzazione delle attività formative oltre che per il riconoscimento dei crediti e dei Titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera.
All'articolo 19 'Forme di gestione attiva nel bosco' al comma 2 viene inserita la lettera b bis) Introducendo la foresta modello costituita da un partenariato pubblico e/o privato nel rispetto degli standard indicati dalla Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN).
L'articolo 23 "Inalienabilità" chiarisce la destinazione dei proventi delle alienazioni del patrimonio agricolo Forestale al fine di effettuare una corretta imputazione di bilancio dei proventi delle alienazioni riconducibile allo stato patrimoniale dei beni della Regione Toscana.
L'articolo 30 "Piani di gestione del patrimonio agricoloforestale" prevede l'approvazione dei piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) da parte della Giunta regionale mantenendo al contempo la funzione di Ente Terre regionali nel coordinamento e nell'indirizzo della gestione del PAFR come previsto dalla l.r. 80/2012. Questa modifica si è resa necessaria per tener conto delle esigenze emerse sul territorio in questi anni.
L'art. 42 "Autorizzazione alla trasformazione" dei boschi e dei suoliviene modificato, in conformità alla normativa statale, per eliminare la disposizione che esclude dall'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, le trasformazioni effettuate nelle aree assimilate a bosco e le trasformazioni effettuate nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi.
Per tale tipologia di intervento l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalle Unioni di Comuni competenti per territorio e dalla Città metropolitana di Firenze.
L'art 44 "Rimboschimento compensativo" viene modificato per adeguare i riferimenti normativi al nuovo testo dell'art 42. Le trasformazioni dei paesaggi storici e le trasformazioni della aree assimilate a bosco non sono soggette al rimboschimento compensativo.
L'art. 47 "Autorizzazione al taglio" viene modificato rivedendo la disciplina del taglio liberamente esercitabile per autoconsumo. In particolare viene innalzato il limite da 1000 mq/anno/proprietà a 3000 mq/anno/proprietà e viene eliminata la possibilità di taglio per autoconsumo fino all'ettaro da parte del proprietario o in economia.
Per tutti gli interventi soggetti a dichiarazione o autorizzazione il titolare dell'istanza deve comunicare l'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori
Per tutti i tagli sopra i 3000 mq e nei relativi esboschi le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale tramite il tesserino identificativo che deve contenere anche l'attività di formazione obbligatoria svolta dall'operatore forestale.
Viene introdotto l'art 52 bis 'Boschi vetusti' per recepire le disposizioni contenute nel d.lgs. 34/2018. Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la normativa regionale vigente recependo quanto indicato nelle disposizioni statali che individuano le Regioni quali soggetti competenti al riconoscimento dello status di bosco vetusto.
La Giunta regionale con propria delibera individuerà le procedure per il riconoscimento di bosco vetusto in conformità alle linee guida nazionali.
La modifica dell'art 68 "Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturaliri" guarda invece l'attribuzione della competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico nei territori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali alle Unioni di Comuni che già la esercitano sul resto del territorio regionale. Questa modifica si è resa necessaria al fine di garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni di applicazione della norma. Conseguentemente alla modifica dell'art 68 si è reso necessario modificare anche la Ir 30/15 e in particolare gli artt. 14, 15, 31, 52 che richiamavano la competenza ai fini del vincolo idrogeologico nelle suddette aree. Analoga modifica della Ir. 65/97.
Gli articoli 70, 70 ter, 70 quater, 74, 74 bis, 75 ter, 76 riguardano l'attività AIB e in particolare le modifiche riguardano la programmazione, l'organizzazione e le procedure di tale attività conformandosi alle nuove norme statali al fine di assicurare una più efficace gestione delle attività antincendi boschivi (AIB) tenendo conto dell'esperienza applicativa e del mutato contesto ambientale
Merita rilievo l'inserimento del nuovo divieto della raccolta dei prodotti del sottobosco per tre anni nei boschi percorsi da incendio, l'inserimento nella pianificazione AIB delle aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, l'individuazione nel Piano operativo AIB della classe di rischio incendi boschivi dei Comuni per i boschi e le aree assimilate ai boschi. In relazione a quest'ultimo punto si evidenzia che la classificazione dei Comuni non sarà più quella dell'art 60 del regolamento forestale ma sarà quella contenuta nel Piano AIB vigente (riferimento alle sanzioni amministrative).
L'art. 81 "Vigilanza ed accertamento delle infrazioni" introduce l'art. 3 quater prevedendo che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative siano destinati alla realizzazione degli interventi pubblici forestali introducendo quindi un vincolo di destinazione.
L'art. 82 "Sanzioni" modifica il comma 5 lettera a) adeguando il riferimento normativo relativo ai Comuni ad altro rischio così come individuati all'art 74 comma 2 lett. c).
L'art. 96 ter "Classe di rischio incendi boschivi" specifica che dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della Ir 39/00 la classe di rischio incendi boschivi dei comuni, per i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3, è quella indicata nel piano operativo AlB di cui all'articolo 74 ( e non quella del regolamento)
Si allega il testo coordinato, aggiornato con le modiche sopra riportate.