Ufficio Catasto incendi boschivi (associato)

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Ufficio Catasto incendi boschivi (associato)
Unione dei Comuni del Pratomagno
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Sistema Informativo Territoriale (SIT): catasto dei boschi percorsi dal fuoco.

Mappa interattiva: Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

Esplora il Catasto dei boschi percorsi dal fuoco.

carta incendioIl programma SIT (Sistema Informativo Territoriale), elaborato dall'Unione dei Comuni del Pratomagno, è online ed usufruibile da ogni cittadino. Si tratta di un programma di facile utilizzo con cui è possibile avere varie informazioni inerenti gli incendi boschivi avvenuti annualmente nel territorio di propria competenza (Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Pian di Scò e Terranuova Bracciolini). Sulla sinistra è possibile accendere i layer della CTR (Carta Tecnica Regionale) e delle Ortofoto per meglio inquadrare geograficamente l'incendio. Una volta centrato un incendio è possibile, tenendo premuto su di esso il tasto tasto sinistro del mouse (o utilizzando Control (ctrl) + tasto sinistro del mouse), aprire la finestra dati inerente all'incendio di cui è possibile visualizzare la lista delle particelle vincolate.
Il SIT è elaborato nell'ottica di contrastare il più efficacemente possibile gli eventuali fenomeni dolosi, inoltre può comunque risultare utile a qualunque privato cittadino o studioso che sia interessato ad avere maggiori informazioni sugli incendi avvenuti nel territorio, oltre a fornire un inquadramento geografico dell'evento.

Foto del bosco e perimetro dell'area percorsa dal fuocoL'Unione dei Comuni del Pratomagno collabora con le altre strutture operative preposte, alla prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi.
A tale scopo, proprio in attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regione Toscana n°39/2000 e ss.mm. ed ii., l'Ente aggiorna periodicamente il Catasto delle aree percorse dal fuoco per i Comuni che ricadono nel territorio di propria competenza, alle quali vengono poi imposti i vincoli previsti dalla legge.
Il catasto incendi è gestito in forma associata con i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Pian di Scò e Terranuova Bracciolini.

Osservazioni dei cittadini - modalità di presentazione

I cittadini interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio online, la documentazione per proporre eventuali osservazioni presso gli Enti competenti. Tali esposti, allo scadere del termine di legge, vengono valutati dall'Uffici preposti. In caso di approvazione questi apportano le necessarie modifiche/integrazioni e pubblicano nuovamente all'Albo pretorio i dati del catasto. Nel caso in cui non vi siano osservazioni o che quelle presentate non risultino valide, l'Ente competente approva entro 60 giorni il catasto delle aree boscate percorse da incendi con i relativi vincoli di Legge.

Le eventuali osservazioni possono essere presentate a questo Ente, per mezzo di email all'indirizzo segreteria@unionepratomagno.it o con apposita istanza presso i nostri uffici competenti o quello del comune competente per territorio.

Foto di un'operazione antincendio
Foto di un incendio

Estratto della L.R. Toscana n°39/2000 "Legge forestale regionale" e ss.mm ed ii.

Art. 3 - Definizione di bosco

1) Costituisce bosco una qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 m² e di larghezza maggiore a 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore alle 500 piante ad ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

4) Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari ad almeno il 40%.

5) Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati ed altre colture specializzate realizzate con alberi e/o arbusti forestali soggetti a pratiche agronomiche. Le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni.

Art. 69 (definizione incendio boschivo)

Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno, oppure i terreni incolti, i coltivi ed i pascoli entro 50 m da tali aree.

Art. 75 Bis (catasto delle aree percorse da incendio)

1) I Comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro 50 metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

2) I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per 30 giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire in tale Catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi 30 giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla giunta regionale con le modalità definite dal piano regionale AIB.

Art. 76 (disposizioni e vincoli)

4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

  1. a) Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
  2. b) Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.

5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dagli strumenti urbanistici precedentemente approvati al verificarsi dell'incendio, è vietata:

  1. a) Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura;
  2. b) Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5bis) Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell'Art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 e successive modificazioni.

7) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco,sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Estratto dalla Legge Regionale Toscana n°39/2000
Ultimo aggiornamento Lun, 30.01.2023 - 12:42