Accesso Civico

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90; Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016).

Responsabile della Trasparenza

SEGRETARIO
Dott.ssa FRANCESCA MERLINI

email: segretario@unionepratomagno.it
telefono: 055.917021

Presentazione della domanda al Responsabile della Trasparenza

La richiesta di accesso può essere compilata sull'apposito Modulo di richiesta di Accesso Civico (Mod.A) (disponbile anche fra gli allegati) e presentata:

Iter e tempi di risposta

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile della Trasparenza

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo utilizzando l'apposito Modulo di richiesta di Accesso Civico (Mod.D) (disponbile anche fra gli allegati). Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Emanazione di atti e provvedimenti: potere sostitutivo - individuazione del soggetto competente

In base all'art. 2 commi 8 e 9 della Legge 241/1990, contro la mancata o tardiva emanazione di un provvedimento finale da parte dell'Amministrazione, il cittadino, prima del ricorso all'eventuale azione giudiziale e a garanzia della corretta azione amministrativa, può richiedere l'intervento del soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Titolare del potere sostitutivo

SEGRETARIO
Dott.ssa FRANCESCA MERLINI

email: segretario@unionepratomagno.it
telefono: 055.917021

Presentazione della domanda di intervento sostitutivo

La richiesta può essere presentata sul Modulo di richiesta di intervento sostitutivo (Mod.D) (disponbile anche fra gli allegati) e presentata:

Iter e tempi di risposta

Il Responsabile del potere sostitutivo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Accesso agli atti

Secondo quanto stabilito dall'art. 22 della Legge 241/1990, l'accesso agli atti è il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.

Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore.

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.

I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  1. I documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento dell'Ente;
  2. I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  3. La documentazione inerente l'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  4. I documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  5. I documenti individuati con deliberazione dell'Ente di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento;
  6. I documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall'Ente;
  7. I documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente;
  8. I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.

Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale Richiesta di Accesso agli Atti (Modello B) (disponbile anche fra gli allegati).
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

Presentazione della domanda accesso agli atti

La richiesta può essere compilata sul modulo apposito Richiesta di Accesso agli Atti (Mod.B) e presentata al Responsabile del Procedimento:

Iter e tempi di risposta

Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.

Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. Decorsi 30giorni la domanda si intende respinta (comma 4 art. 25 Legge 07/08/90 n. 241).

In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Rigetto della richiesta di accesso

Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell'esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR - Sezione Toscana. Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l'ausilio di difensore.

Regolamento accesso Civico

Ultimo aggiornamento Venerdì, 25 Novembre, 2022 - 15:34